Gli Organi dell’Ordine

Il Consiglio Direttivo

È l’organo collegiale eletto dagli iscritti.

La legge affida le seguenti attribuzioni:

  • Compilare e tenere l’albo dell’Ordine e pubblicarlo all’inizio del nuovo anno
  • Vigilare sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine
  • Designare i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni provinciali o comunali
  • Promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti
  • Dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che interessano l’Ordine
  • Esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti che esercitano la libera professione
  • Interporsi, qualora richiesto, nelle controversie tra iscritti o iscritti e persona o enti per ragioni di spese, di oneri o altre questioni inerenti l’esercizio professionale

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Il Collegio dei Revisori dei Conti

Ha come compito principale il controllo del bilancio preventivo, la regolarità degli atti che comportano spese, l’esattezza del bilancio consuntivo e la corrispondenza con le scritture contabili.

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Le Commissioni d’Albo

Le Commissioni d’Albo sono organi di autogoverno delle rispettive professioni a cui, ai sensi dell’art. 4 legge 3/2018, spetta:

a) proporre al Consiglio direttivo l’iscrizione all’albo del professionista;
b) assumere, nel rispetto dell’integrità funzionale dell’Ordine, la rappresentanza esponenziale della professione;
c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

Le Commissioni di albo sono costituite da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti all’Albo stesso non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila.

Le cariche si rinnovano ogni quadriennio mediante assemblee elettive.

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Ultimo aggiornamento

1 Dicembre 2023, 10:37