Terapisti Occupazionali

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Commissione d’Albo dei Terapisti Occupazionali

Cognome e Nome  
Senatore Michele Presidente
Apicella Maria Giovanna Vice Presidente
Leonzio Mariachiara Commissario
Alfieri Paolo Commissario
Tomei Fiorella Commissario

Il profilo professionale

DL 17 gennaio 1997, n. 136 (GU n.119 del 24-05-1997 ) – Entrata in vigore del decreto:  08-06-1997
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del terapista occupazionale

Art. 1

1. E’ individuata la figura professionale del terapista occupazionale, con il seguente profilo: il terapista occupazionale e’ l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, opera nell’ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici, psichici sia con disabilita’ temporanee che permanenti, utilizzando attivita’ espressive, manuali – rappresentative, ludiche, della vita quotidiana.
2. Il terapista occupazionale, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure socio – sanitarie:
a) effettua una valutazione funzionale e psicologica del soggetto ed elabora, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo, volto all’individuazione ed al superamento
dei bisogni del disabile ed al suo avviamento verso l’autonomia personale nell’ambiente di vita quotidiana e nel tessuto sociale;
b) tratta condizioni fisiche, psichiche e psichiatriche, temporanee o permanenti, rivolgendosi a pazienti di tutte le eta’; utilizza attivita’ sia individuali che di gruppo, promuovendo il recupero e
l’uso ottimale di funzioni finalizzate al reinserimento, all’adattamento e alla integrazione dell’individuo nel proprio ambiente personale, domestico e sociale;
c) individua ed esalta gli aspetti motivazionali e le potenzialita’ di adattamento dell’individuo, proprie della specificita’ terapeutica occupazionale;
d) partecipa alla scelta e all’ideazione di ortesi congiuntamente o in alternativa a specifici ausili;
e) propone, ove necessario, modifiche dell’ambiente di vita e promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettivita’;
f) verifica le rispondenze tra la metodologia riabilitativa attuata e gli obiettivi di recupero funzionale e psicosociale.
3. Il terapista occupazionale svolge attivita’ di studio e ricerca, di didattica e di supporto in tutti gli ambiti in cui e’ richiesta la specifica professionalita’.
4. Il terapista occupazionale contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
5. Il terapista occupazionale svolge la sua attivita’ professionale in strutture sociosanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.

Art. 2

1. Il diploma universitario di terapista occupazionale, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione.

 

Per maggiori informazioni

D.M. 17 gennaio 1997, n. 136

L’Associazione Maggiormente Rappresentativa

www.aito.it

Ultimo aggiornamento

28 Marzo 2023, 14:56