Il profilo professionale
DL 17 gennaio 1997, n. 69 (GU n.72 del 27-03-1997 ) – Entrata in vigore del decreto: 11-04-1997
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’assistente sanitario
Art. 1
1. E’ individuata la figura professionale dell’assistente sanitario con il seguente profilo: l’assistente sanitario e’ l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, e’ addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute.
2. L’attivita’ dell’assistente sanitario e’ rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettivita’; individua i bisogni di salute e le priorita’ di intervento preventivo, educativo e di recupero.
3. L’assistente sanitario:
a) identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individua i fattori biologici e sociali di rischio ed e’ responsabile dell’attuazione e della soluzione e degli interventi che rientrano nell’ambito delle proprie competenze;
b) progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona;
c) collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per le promozione e l’educazione sanitaria;
d) concorre alla formazione e all’aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell’educazione sanitaria;
e) interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva;
f) attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipa ai programmi di terapia per la famiglia;
g) sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunita’ assistite e controlla l’igiene dell’ambiente e del rischio infettivo;
h) relaziona e verbalizza alle autorita’ competenti e propone soluzioni operative;
i) opera nell’ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i Servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico;
l) collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole;
m) partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualita’ delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;
n) concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute;
o) partecipa alle attivita’ organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale;
p) svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l’uso di tecniche e strumenti specifici;
q) svolge attivita’ didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua competenza professionale;
r) agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell’opera del personale di supporto.
4. L’assistente sanitario contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
5. L’assistente sanitario svolge la sua attivita’ in strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale.
Art. 2
1. Il diploma universitario dell’assistente sanitario, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
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