Commissione d’Albo degli Igienisti Dentali
Cognome e Nome | |
Santonicola Alfonso | Presidente |
De Chiara Nicoletta | Vice Presidente |
Cuozzo Giuseppina | Commissario |
Capaldo Antonietta | Commissario |
Pessolano Paola | Commissario |
Cognome e Nome | |
Santonicola Alfonso | Presidente |
De Chiara Nicoletta | Vice Presidente |
Cuozzo Giuseppina | Commissario |
Capaldo Antonietta | Commissario |
Pessolano Paola | Commissario |
DM 15 marzo 1999, n. 137 (GU n.114 del 18-05-1999) – Entrata in vigore del decreto: 02-06-1999
Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’igienista dentale.
Art. 1
1. E’ individuata la figura professionale dell’igienista dentale con il seguente profilo: l’igienista dentale e’ l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti
relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria.
2. L’igienista dentale:
a) svolge attivita’ di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell’ambito del sistema sanitario pubblico;
b) collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnicostatistici;
c) provvede all’ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonche’ all’applicazione topica dei vari mezzi profilattici;
d) provvede all’istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull’uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l’esigenza dei controlli clinici
periodici;
e) indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.
3. L’igienista dentale svolge la sua attivita’ professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o liberoprofessionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici
chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria.
Art. 2
1. Il diploma universitario di igienista dentale, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della
professione.
Art. 3
1. Con decreto del Ministro della sanita’ di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’articolo 2 ai fini dell’esercizio della relativa attivita’ professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
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Ultimo aggiornamento
28 Marzo 2023, 15:04