Igienisti Dentali

Commissione d’Albo degli Igienisti Dentali

Cognome e Nome  
Santonicola Alfonso Presidente
De Chiara Nicoletta Vice Presidente
Cuozzo Giuseppina Commissario
Capaldo Antonietta Commissario
Pessolano Paola Commissario

Il profilo professionale

DM 15 marzo 1999, n. 137 (GU n.114 del  18-05-1999) –  Entrata in vigore del decreto: 02-06-1999
Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’igienista dentale.

Art. 1

1. E’ individuata la figura professionale dell’igienista dentale con il seguente profilo: l’igienista dentale e’ l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti
relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria.

2. L’igienista dentale:
a) svolge attivita’ di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell’ambito del sistema sanitario pubblico;
b) collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnicostatistici;
c) provvede all’ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonche’ all’applicazione topica dei vari mezzi profilattici;
d) provvede all’istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull’uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l’esigenza dei controlli clinici
periodici;
e) indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.

3. L’igienista dentale svolge la sua attivita’ professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o liberoprofessionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici
chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria.

Art. 2

1. Il diploma universitario di igienista dentale, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della
professione.

Art. 3

1. Con decreto del Ministro della sanita’ di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’articolo 2 ai fini dell’esercizio della relativa attivita’ professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

Per maggiori informazioni

D.M. 15 marzo 1999, n. 137

Ultimo aggiornamento

28 Marzo 2023, 15:04