Tecnici Sanitari di Radiologia Medica

Commissione d’Albo dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica

Ventra Marco Presidente
Sorrentino Anna Bernadette Vice Presidente
(con funzioni di Segretario)
De Donato Emanuele Commissario
Di Lascio Antonio Commissario
Tambasco Filippo Marco Commissario

Il profilo professionale

DM  26 settembre 1994, n. 746 (GU n.6 del  09-01-1995) –  Entrata in vigore del decreto: 24-01-1995
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica.

Art. 1

1. E’ individuata la figura del tecnico sanitario di radiologia medica con il seguente profilo: il tecnico sanitario di radiologia e’ l’operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, e’ responsabile degli atti di sua competenza ed e’ autorizzato ad espletare indagini e prestazioni radiologiche.
2. Il tecnico sanitario di radiologia medica e’ l’operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformita’ a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonche’ gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica.
3. Il tecnico sanitario di radiologia medica:
a) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell’ambito della struttura in cui opera nel rispetto delle proprie competenze;
b) programma e gestisce l’erogazione di prestazioni polivalenti di sua competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il fisico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura;
c) e’ responsabile degli atti di sua competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature a lui affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta
entita’ e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualita’ secondo indicatori e standard predefiniti;
d) svolge la sua attivita’ nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero professionale.
4. Il tecnico sanitario di radiologia medica contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

Art. 2

1. Con decreto del Ministero della sanita’ e’ disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3

1. Il diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione previa iscrizione all’albo professionale.

Art. 4

1. Con decreto del Ministro della sanita’ di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 3 ai fini dell’esercizio della relativa attivita’ professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

Per maggiori informazioni

D.M. 26 settembre 1994, n. 746

Ultimo aggiornamento

5 Dicembre 2023, 17:16