Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica
Commissione d’Albo dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica
Cognome e Nome | |
De Angelis Maria | Presidente |
Corcione Ilaria | Vice Presidente (con funzioni di Segretario) |
Adiletta Valeria | Commissario |
Fasolino Rosa | Commissario |
Sposito Teresa | Commissario |
Il profilo professionale
DM 29 marzo 2001, n. 182 (GU n.115 del 19-05-2001)
Regolamento concernente la individuazione della figura del tecnico della riabilitazione psichiatrica.
Art. 1
1. E’ soppressa la figura professionale di tecnico dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale di cui al decreto del Ministro della sanita’ 17 gennaio 1997, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997.
Art. 2
1. E’ individuata la figura professionale del tecnico della riabilitazione psichiatrica con il seguente profilo: il tecnico della riabilitazione psichiatrica e’ l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilita’ psichica.
2. Il tecnico della riabilitazione psichiatrica:
a) collabora alla valutazione della disabilita’ psichica e delle potenzialita’ del soggetto, analizza bisogni e istanze evolutive e rileva le risorse del contesto familiare e socio-ambientale;
b) collabora all’identificazione degli obiettivi formativo-terapeutici e di riabilitazione psichiatrica nonche’ alla formulazione dello specifico programma di intervento mirato al recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento;
c) attua interventi volti all’abilitazione/riabilitazione dei soggetti alla cura di se’ e alle relazioni interpersonali di varia complessita’ nonche, ove possibile, ad un’attivita’ lavorativa;
d) opera nel contesto della prevenzione primaria sul territorio, al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete, per favorire l’accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio e delle patologie manifestate;
e) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei soggetti, allo scopo di favorirne il reinserimento nella comunita;
f) collabora alla valutazione degli esiti del programma di abilitazione e riabilitazione nei singoli soggetti, in relazione agli obiettivi prefissati.
3. Il tecnico della riabilitazione psichiatrica contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
4. Il tecnico della riabilitazione psichiatrica svolge la sua attivita’ professionale in strutture e servizi sanitari pubblici o privati in regime di dipendenza o libero professionale.
Art. 3
1. Diploma universitario di tecnico della riabilitazione psichiatrica, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione.
Art. 4
1. I corsi di diploma universitario relativi alla figura di cui all’articolo 1, sono soppressi, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti iscritti ai corsi gia’ iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il diploma universitario di tecnico dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale e’ equipollente a quello di educatore professionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Per maggiori informazioni
Il codice deontologico
L’Associazione Tecnico Scientifica
Ultimo aggiornamento
5 Dicembre 2023, 17:33