Domande frequenti

Mi sono laureato all’Università X ma sono residente in un’altra Provincia. Posso iscrivermi lo stesso all’Ordine X?

No. La prima iscrizione deve essere fatta presso l’Ordine della Provincia di residenza.

Quando allora posso trasferire la mia iscrizione all’Ordine X?

Ci si può trasferire dopo aver conseguito la residenza a X o Provincia. Oppure qualora si eserciti l’attività “prevalente” in X o Provincia.

Ci si può trasferire dopo aver conseguito la residenza a X o Provincia. Oppure qualora si eserciti l’attività “prevalente” in X o Provincia.

Gentile professionista, l’unica modalità possibile per l’iscrizione all’Ordine è quella online, attraverso il portale iscrizioni.alboweb.net. Una volta registrato sul portale, le basterà seguire le istruzioni presenti.

La procedura per la mia iscrizione si è interrotta a seguito di una richiesta dal RAMR o dall'Ordine. Come posso sbloccare la mia pratica?

Gentile professionista, quando la procedura d’iscrizione sul portale iscrizioni.alboweb.net viene interrotta, l’unico modo possibile per proseguire con l’iscrizione è accedere al suddetto portale ed inviare, tramite la sezione “Comunicazioni”, la documentazione o i ragguagli richiesti.
QUALSIASI COMUNICAZIONE/DOCUMENTO INVIATO ALL’ORDINE TRAMITE EMAIL O ALTRO CANALE NON PERMETTERÀ LO SBLOCCO DELLA PROCEDURA D’ISCRIZIONE.

Ho cambiato la mia residenza: come lo comunico all’Ordine?

Occorre compilare l’apposito modulo presente nella nostra sezione Modulistica ed inviarlo tramite email o fax all’Ordine.

Sono iscritto e vorrei pagare la Tassa di Iscrizione Annuale (TIA): come posso fare?

Per informazioni sulla quota di iscrizione visita la pagina Tassa Iscrizione Annuale (TIA).

Ho effettuato la pre-iscrizione (pagando i diritti di segreteria) nel 2018, la quota di iscrizione per quale anno vale?

Gentile professionista, se ha effettuato la pre-iscrizione nel 2018, anche se completa la procedura di iscrizione nel 2019, pagando la “tassa di iscrizione annua” pagherà per l’anno 2018.

Mi sono accorto di aver pagato due volte la quota d’iscrizione: cosa devo fare?

In questo caso occorre presentarsi alla sede dell’Ordine con la relativa documentazione che attesti il doppio pagamento. L’Ordine si attiverà per il rimborso.

Ho ultimato la procedura online per iscrivermi, ma non conosco il mio numero di iscrizione: dove posso recuperarlo?

Gentile professionista, l’elenco di tutti gli iscritti agli albi del nostro Ordine è consultabile alla pagina Cerca iscritto, e da qui è possibile recuperare anche il suo numero di iscrizione.

Mi sono appena iscritto all'Ordine e vorrei ricevere la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC): come devo fare?

Gentile professionista, l’Ordine TSRM PSTRP di Salerno offre gratuitamente a tutti i propri iscritti una casella PEC gratuita.
Se al momento dell’iscrizione al portale non ha comunicato una casella PEC in suo possesso ve ne forniremo una in automatico. Le verrà recapitata una email con la procedura di attivazione entro 60 giorni dalla iscrizione.

Mi sono appena iscritto all'Ordine: ho diritto ad un tesserino? Quando lo riceverò?

Gentile professionista, i tesserini sono in fase di stampa. Riceverà una comunicazione tramite email quando saranno disponibili.

Crediti E.C.M.

Quanti crediti devo conseguire nel triennio 2020-2022?

L’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione Nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Inoltre qualora dovesse aver continuato l’attività lavorativa durante l’emergenza epidemiologica, ha diritto ad un bonus di 50 crediti ECM.
Infine qualora avesse acquisito per il periodo 2017-2019 tutti i crediti richiesti (150), ha diritto ad un bonus di ulteriori 30 crediti ECM.

Mi occorre un certificato d’iscrizione all’albo: cosa devo fare?

Per informazioni sul certificato di iscrizione visita la pagina Certificato di iscrizione all’Albo

Quanti crediti devo acquisire nell’anno?

Con delibera della CNFC del 07 luglio 2016, sono stati eliminati i limiti annuali di acquisizione dei crediti ECM.

Si possono acquisire tutti i crediti con una sola metodologia (RES, FAD, FSC)?

Si, tutti i crediti possono essere acquisiti anche con l’utilizzo di una sola metodologia didattica.

Vi sono modalità di acquisizione dei crediti ECM tra discente e docente?

Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisire in qualità di discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. I crediti acquisiti tramite autoformazione non possono superare il 10% del fabbisogno formativo triennale.

Un professionista può essere “reclutato” da uno sponsor per la partecipazione ai corsi di formazione?

Il professionista sanitario può partecipare ad un corso ECM accreditato in qualità di “discente reclutato”, ma non può acquisire crediti, in qualità di reclutato dalle Aziende sponsor, oltre il limite di 1/3 del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzio

Dove possono controllare i crediti da me acquisiti?

Attraverso la registrazione al sito del Cogeaps, ogni professionista non solo può creare il proprio Dossier Formativo individuale, o analizzare il Dossier Formativo di Gruppo, qualora ne avesse aderito, ma può anche controllare i crediti ECM conseguiti, sia al fine del completamento del proprio Dossier, sia al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.

Vi sono dei bonus per chi ha assolto all’obbligo formativo nel triennio 2014-2016?

  1. I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel presente triennio formativo (Determina della CNFC del 10 ottobre 2014).
  2. I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti.

I “bonus” (A e B) sono accumulabili ed un professionista può arrivare anche ad una decurtazione di 45 crediti.

Posso recuperare nel 2017 i crediti non conseguiti nel triennio 2014-2016? E se Sì in quale misura?

La Commissione Nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 13 dicembre 2016, ha deliberato di consentire ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016 entro il prossimo 31 dicembre 2017, nella misura massima del 50% (cinquanta per cento) del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.

Riduzione dei crediti ECM per i professionisti che risiedono nelle zone terremotate.

Il Comitato di Presidenza, nel corso della riunione del 19 ottobre u.s., ha proposto una riduzione di n. 25 crediti per il triennio 2014 – 2016 e di n. 25 crediti per il triennio 2017 – 2019, fatte salve ulteriori riduzioni del fabbisogno del singolo professionista dovute ad esoneri ed esenzioni. Tale proposta è stata accettata e deliberata dalla Commissione Nazionale ECM nella riunione del 13 Dicembre 2016.

Per ulteriori approfondimenti di seguito il link al sito dell’Age.na.s con le domande frequenti inerenti alla Educazione Continua in Medicina (E.C.M.): clicca qui per visitare il sito.

Polizza Assicurativa

Posso avere maggiori informazioni sulla Polizza Collettiva TSRM?