Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

Commissione d’Albo dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

Cognome e Nome  
La Rocca Maurizio Presidente
Lupo Emilia Vice Presidente
Grippo Gregorio Commissario
Barbella Oreste Rosario Commissario
Mottola Mario Commissario

Il profilo professionale

DM  17 gennaio 1997, n. 58 (GU n.61 del  14-03-1997) –  Entrata in vigore del decreto: 29-03-1997
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Art. 1

1. E’ individuata la figura professionale del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, con il seguente profilo: il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e’ l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, e’ responsabile, nell’ambito delle proprie competenze, di tutte le attivita’ di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanita’ pubblica e veterinaria.
2. Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza e’, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attivita’ istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attivita’ soggette a controllo.
3. Nell’ambito dell’esercizio della professione, il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro:
a) istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarita’ rilevate e formula pareri nell’ambito delle proprie competenze;
b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessita’ di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;
c) vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attivita’ ad esse connesse;
d) vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti;
e) vigila e controlla la qualita’ degli alimenti e bevande destinati all’alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessita’ di procedere a successive indagini specialistiche;
f) vigila e controlla l’igiene e sanita’ veterinaria, nell’ambito delle proprie competenze, e valuta la necessita’ di procedere a successive indagini;
g) vigila e controlla i prodotti cosmetici;
h) collabora con l’amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti;
i) vigila e controlla quant’altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell’ambito delle proprie competenze.
4. Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attivita’ e collabora con altre figure professionali all’attivita’ di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera. E’ responsabile dell’organizzazione della pianificazione, dell’esecuzione e della qualita’ degli atti svolti nell’esercizio della propria attivita’ professionale.
5. Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro partecipa ad attivita’ di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e’ nei luoghi dove e’ richiesta la sua competenza professionale; contribuisce alla formazione del personale e collabora direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo e alla ricerca.
6. Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro svolge la sua attivita’ professionale, in regime di dipendenza o libero professionale, nell’ambito del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente.

Art. 2

1. Il diploma universitario di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione.

 

Per maggiori informazioni

D.M. 17 gennaio 1997, n. 58

L’Associazione Maggiormente Rappresentativa

www.aitep.it

www.unpisi.it

Ultimo aggiornamento

28 Marzo 2023, 14:59