Dietisti

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Commissione d’Albo dei Dietisti

Cognome e Nome  
Ruotolo Monica Presidente
Marro Monica Vice Presidente
Milite Antonella Commissario
Corvino Carmen Commissario
Saviello Maria Grazia Commissario

Il profilo professionale

DL 14 settembre 1994, n. 744 (GU n.6 del 09-01-1995 ) – Entrata in vigore del decreto: 24-01-1995
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del dietista

Art. 1

1. E’ individuata la figura professionale del dietista con il seguente profilo: il dietista e’ l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente.

2. Gli specifici atti di competenza del dietista sono:
a) organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;
b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;
c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente;
d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;
e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l’organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;
f) svolge attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione.

3. Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 2

1. Con decreto del Ministero della sanità e’ disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3

1. Il diploma universitario di dietista, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione.

Art. 4

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 3 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

Per maggiori informazioni

D.M. 14 settembre 1994, n. 744

L’Associazione Maggiormente Rappresentativa

www.andid.it

Ultimo aggiornamento

28 Giugno 2022, 16:46