Dietisti
Commissione d’Albo dei Dietisti
Cognome e Nome | |
Ruotolo Monica | Presidente |
Marro Monica | Vice Presidente |
Milite Antonella | Commissario |
Corvino Carmen | Commissario |
Saviello Maria Grazia | Commissario |
Il profilo professionale
DL 14 settembre 1994, n. 744 (GU n.6 del 09-01-1995 ) – Entrata in vigore del decreto: 24-01-1995
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del dietista
Art. 1
1. E’ individuata la figura professionale del dietista con il seguente profilo: il dietista e’ l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente.
2. Gli specifici atti di competenza del dietista sono:
a) organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;
b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;
c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente;
d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;
e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l’organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;
f) svolge attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione.
3. Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Art. 2
1. Con decreto del Ministero della sanità e’ disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
Art. 3
1. Il diploma universitario di dietista, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione.
Art. 4
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 3 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Per maggiori informazioni
Il codice deontologico
CodiceDeontologico-DietistaUltimo aggiornamento
28 Giugno 2022, 16:46