Educatori Professionali

Componente integrato dell’Albo degli Educatori Professionali

Dott.ssa Rosa Cosimato

Il profilo professionale

DL 8 ottobre 1998, n. 520 (GU n.98 del 28-04-1999 ) – Entrata in vigore del decreto: 13-05-1999
Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’educatore professionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

Art. 1

1. E’ individuata la figura professionale dell’educatore professionale, con il seguente profilo: l’educatore professionale e’ l’operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà.

2. L’educatore professionale:
a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;
b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato;
c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all’interno di servizi sociosanitari e strutture sociosanitarie riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività;
d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità;
e) partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati.

3. L’educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e all’educazione alla salute.

4. L’educatore professionale svolge la sua attività professionale, nell’ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi sociosanitari e socio-educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semi-residenziali in regime di dipendenza o libero professionale.

Art. 2

1. Il diploma universitario dell’educatore professionale, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, abilita all’esercizio della professione.

Art. 3

1. La formazione dell’educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza sociosanitaria degli enti pubblici individuate nei protocolli d’intesa fra le regioni e le università. Le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell’educazione.

Per maggiori informazioni

D.M. 8 ottobre 1998, n. 520

L’Associazione Maggiormente Rappresentativa

www.anep.it

Ultimo aggiornamento

28 Marzo 2023, 15:11