Commissione d’Albo dei Tecnici Audioprotesisti
Cognome e Nome | |
Traboscia Salvatore | Presidente |
Forino Salvatore | Vice Presidente |
Salzano Claudio | Commissario |
Contaldo Carmelina | Commissario |
Vicinanza Gennaro | Commissario |
Cognome e Nome | |
Traboscia Salvatore | Presidente |
Forino Salvatore | Vice Presidente |
Salzano Claudio | Commissario |
Contaldo Carmelina | Commissario |
Vicinanza Gennaro | Commissario |
DM 14 settembre 1994, n. 668 (GU n.283 del 03-12-1994) – Entrata in vigore del decreto: 18-12-1994
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico audioprotesista.
Art. 1
1. E’ individuata la figura professionale del tecnico audioprotesista con il seguente profilo: il tecnico audioprotesista e’ l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attivita’ nella fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei deficit uditivi.
2. Il tecnico audioprotesista opera su prescrizione del medico mediante atti professionali che implicano la piena responsabilita’ e la conseguente autonomia.
3. L’attivita’ del tecnico audioprotesista e’ volta all’applicazione dei presidi protesici mediante il rilievo dell’impronta del condotto uditivo esterno, la costruzione e applicazione delle chiocciole o di altri sistemi di accoppiamento acustico e la somministrazione di prove di valutazione protesica.
4. Collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordita’ mediante la fornitura di presidi protesici e l’addestramento al loro uso.
5. Il tecnico audioprotesista svolge la sua attivita’ professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Art. 2
1. Il diploma universitario di tecnico audioprotesista, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione.
Art. 3
1. Con decreto del Ministro della sanita’ di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 2 ai fini dell’esercizio della relativa attivita’ professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
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Ultimo aggiornamento
28 Marzo 2023, 15:00