Commissione d’Albo dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico
Cognome e Nome | |
Maiese Dino | Presidente |
Carpinelli Emiliano | Vice Presidente |
Vignola Lucia | Commissario |
Merola Elena | Commissario |
Gaudiano Giuseppe | Commissario |
Cognome e Nome | |
Maiese Dino | Presidente |
Carpinelli Emiliano | Vice Presidente |
Vignola Lucia | Commissario |
Merola Elena | Commissario |
Gaudiano Giuseppe | Commissario |
DM 26 settembre 1994, n. 745 (GU n.6 del 09-01-1995) – Entrata in vigore del decreto: 24-01-1995
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
Art. 1
1. E’ individuata la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico con il seguente profilo: il tecnico sanitario di laboratorio biomedico e’ l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attivita’ di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia.
2. Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico:
a) svolge con autonomia tecnico professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilita’ operative di appartenenza;
b) e’ responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell’ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di
lavoro definiti dai dirigenti responsabili;
c) verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura;
d) controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvede alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti;
e) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell’ambito della struttura in cui opera;
f) svolge la sua attivita’ in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero-professionale.
3. Il tecnico di laboratorio biomedico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
Art. 2
1. Con decreto del Ministero della sanita’ e’ disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
Art. 3
1. Il diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione.
Art. 4
1. Con decreto del Ministro della sanita’ di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 3 ai fini dell’esercizio della relativa attivita’ professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
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Ultimo aggiornamento
28 Marzo 2023, 14:58