Tecnici Ortopedici

Le ultime notizie pubblicate

Commissione d’Albo dei Tecnici Ortopedici

Cognome e Nome  
Siano Francesco Presidente
Bardi Paolo Vice Presidente
Procentese Giuseppe Commissario
Pastore Ferruccio Commissario
Palescandolo Patrizia Commissario

Il profilo professionale

DM 14 settembre 1994, n. 665 (GU n.283 del  03-12-1994) –  Entrata in vigore del decreto: 18-12-1994
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico ortopedico.

Art. 1

1. E’ individuata la figura professionale del tecnico ortopedico con il seguente profilo: il tecnico ortopedico e’ l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, su prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell’apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l’energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.
2. Il tecnico ortopedico, nell’ambito delle proprie competenze:
a) addestra il disabile all’uso delle protesi e delle ortesi applicate. Svolge, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, la sostituzione e la riparazione delle protesi e delle ortesi applicate;
b) collabora con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto nel piano di riabilitazione;
c) e’ responsabile dell’organizzazione, pianificazione e qualita’ degli atti professionali svolti nell’ambito delle proprie mansioni.
3. Il tecnico ortopedico esercita la sua attivita’ professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 2

1. Il diploma universitario di tecnico ortopedico, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione.

Art. 3

1. Con decreto del Ministro della sanita’ di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 2 ai fini dell’esercizio della relativa attivita’ professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

Per maggiori informazioni

D.M. 14 settembre 1994, n. 665

L’Associazione Maggiormente Rappresentativa

www.antoi.it

www.fioto.it

Ultimo aggiornamento

28 Marzo 2023, 14:59