Il profilo professionale
DM 15 marzo 1995, n. 183 (GU n.116 del 20-05-1995) – Entrata in vigore del decreto: 04-06-1995
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico di neurofisiopatologia.
Art. 1
1. E’ individuata la figura del tecnico di neurofisiopatologia con il seguente profilo: il tecnico di neurofisiopatologia e’ l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante,
svolge la propria attivita’ nell’ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando direttamente, su prescrizione medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico (elettroencefalografia, elettroneuromiografia, poligrafia, potenziali evocati, ultrasuoni).
2. Il tecnico di neurofisiopatologia:
a) applica le metodiche piu’ idonee per la registrazione dei fenomeni bioelettrici, con diretto intervento sul paziente e sulle apparecchiature ai fini della realizzazione di un programma di lavoro diagnostico-strumentale o di ricerca neurofisiologica predisposto in stretta collaborazione con il medico specialista;
b) gestisce compiutamente il lavoro di raccolta e di ottimizzazione delle varie metodiche diagnostiche, sulle quali, su richiesta deve redarre un rapporto descrittivo sotto l’aspetto tecnico;
c) ha dirette responsabilita’ nell’applicazione e nel risultato finale della metodica diagnostica utilizzata;
d) impiega metodiche diagnostico-strumentali per l’accertamento dell’attivita’ elettrocerebrale ai fini clinici e/o legali;
e) provvede alla predisposizione e controllo della strumentazione delle apparecchiature in dotazione;
f) esercita la sua attivita’ in strutture sanitarie pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale.
Art. 2
1. lI diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione.
Art. 3
1. Con decreto del Ministro della sanita’, di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 2 ai fini dell’esercizio della relativa attivita’ professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Per maggiori informazioni
D.M. 15 marzo 1995, n. 183