Logopedisti

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Commissione d’Albo dei Logopedisti

Cognome e Nome  
Citro Raffaella Presidente
De Bonis Claudia  Vice Presidente
(con funzioni di Segretario)
Di Bello Angela Commissario
Landolfi Marialuisa Commissario
Rosati Roberta Commissario

Contatti

cdalogopedisti@tsrmpstrpsalerno.it

Commissione d’Albo dei Logopedisti
Ordine TSRM PSTRP Salerno

Via San Leonardo, 67 – 84131 Salerno (SA)

Il profilo professionale

DM 14 settembre1994, n. 742 (GU n.6 del  09-01-1995) –  Entrata in vigore del decreto: 24-01-1995
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del logopedista.

Art. 1

1. E’ individuata la figura del logopedista con il seguente profilo: il logopedista e’ l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attivita’ nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in eta’ evolutiva, adulta e geriatrica.
2. L’attivita’ del logopedista e’ volta all’educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi.
3. In riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, nell’ambito delle proprie competenze, il logopedista:
a) elabora, anche in equipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
b) pratica autonomamente attivita’ terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilita’ comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali;
c) propone l’adozione di ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia;
d) svolge attivita’ di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali;
e) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
4. Il logopedista svolge la sua attivita’ professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 2

1. Con decreto del Ministero della sanita’ e’ disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3

1. Il diploma universitario di logopedista conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione.

Art. 4

Con decreto del Ministro della sanita’ di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 3 ai fini dell’esercizio della relativa attivita’ professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

Per maggiori informazioni

D.M. 14 settembre 1994, n. 74

L’Associazione Tecnico Scientifica

fli.it

Ultimo aggiornamento

16 Ottobre 2024, 22:19